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.. martedì 07 settembre 2010 ..

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Ordinanza n° 12/2010
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Con decorrenza immediata e fino al 17/02/2010, il DIVIETO ASSOLUTO di vendere, detenere all’interno dell’esercizio commerciale, ivi compreso i locali deposito (retrobottega,ripostigli ,ecc.) e utilizzare bombolette spray di schiuma sintetica o altri prodotti similari con getti di liquido a gas, oltre alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. (scarica ordinanza completa)
 
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